PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Procedura per l'integrazione della
classificazione delle aree naturali protette).

      1. L'integrazione della classificazione delle aree naturali protette è disposta con legge dello Stato.
      2. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, il comma 5 è abrogato;

          b) all'articolo 3, la lettera a) del comma 4 è abrogata.

      3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiunte, in fine, le parole: «, con l'eccezione delle funzioni relative all'integrazione della classificazione delle aree protette».

Art. 2.
(Abrogazione di alcune disposizioni della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette e norma transitoria).

      1. Le lettere g) e h) dell'articolo 1 e l'articolo 2 della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, sono abrogati.
      2. Con riferimento alle aree già definite dalle regioni in applicazione delle disposizioni delle lettere g) e h) dell'articolo 1 e dell'articolo 2 della citata deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, l'attuazione delle misure di gestione e conservazione è subordinata alla preventiva intesa tra la regione e i singoli comuni il cui territorio ricade nelle suddette aree, a seguito di apposita deliberazione dei rispettivi consigli comunali.

 

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Art. 3.
(Disposizione finale).

      1. Le risorse stanziate da leggi dello Stato per le aree previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, anche in assenza dell'intesa prevista dall'articolo 2, commi 6 e 7, della medesima legge, sono ripartite a favore degli enti locali che propongono interventi tesi a valorizzare e a promuovere il territorio e le valenze ambientali individuate.
      2. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto dei parametri demografici e della superficie interessata dai progetti degli interventi proposti dagli enti locali.